
Decreto Ministeriale sull’enoturismo: regole e commenti
Simbolo delle cantine turistiche, apertura obbligatoria, sistema di prenotazione, formazione per gli addetti, ecco il Decreto Ministeriale dell’enoturismo del Ministro Centinaio

standard minimi dell’accoglienza in cantina Donatella Cinelli Colombini – cantina storica – Fattoria del Colle
Di Donatella Cinelli Colombini, Montalcino, Casato Prime Donne
Il Decreto del Ministero dell’Agricoltura sugli standard minimi dell’accoglienza turistica in cantina è stato discusso per mesi anche nella scorsa legislatura. Non contiene agevolazioni ma solo qualche regola poco stringente. La sola grande novità introdotta da Gianmarco Centinaio è il simbolo nazionale “cantine turistiche” che, i ben informati, dicono essere stato oggetto di uno scontro con le Regioni. Bravo Ministro! Questo il logo uguale in tutta Italia è il primo passo verso l’introduzione di un simbolo nella segnaletica stradale, qualcosa che le cantine chiedono con forza e che può dare un’aiuto enorme alle wine destination rendendole visibili .
Nell’insieme tuttavia il decreto delude le attese delle 20.000 cantine turistiche che volevano un innalzamento degli standard di accoglienza anche per alzare la soglia rispetto a chi si improvvisa. C’è chi sta sul pezzo e cercherà di ottenere di più nel futuro: il Movimento Turismo del Vino e l’Unione Italiana Vini che hanno seguito lo sviluppo normativo dell’enoturismo con tenacia e continueranno a farlo.
Quattro articoli di cui il primo serve a precisare il collegamento con la Legge Finanziaria 2018 (27 dicembre 2017, n° 205 art.1 com 504) che, nel dare un inquadramento amministrativo e fiscale alle attività enoturistiche delle cantine prevedeva appunto la pubblicazione di un decreto sui requisiti dell’accoglienza, la formazione degli addetti, la cartellonistica e la creazione di una cabina di regia nazionale.

standard minimi dell’accoglienza in cantina- Casato Prime Donne- Montalcino
Il periodo elettorale in cui è avvenuta la gestazione del decreto e forse il tentativo di arrivare sulla Gazzetta Ufficiale prima del cambio di Governo hanno fortemente condizionato il testo, limitandolo alle norme “senza spese”, cioè a quelle che non configurano la necessità di investimenti. Cancellati dunque la creazione di un osservatorio e di un portale web che avrebbero dato spessore all’azione pubblica sul turismo del vino. Cancellate anche le norme sulla cartellonistica, altro grande problema delle cantine aperte al pubblico. Defiscalizzare i cartelli o aumentarne il numero oltre i due incroci attualmente autorizzati, è apparso troppo complicato e troppo oneroso.
Nonostante questa partenza veloce, il Decreto non fu approvato nella scorsa legislatura e arrivò sul tavolo del nuovo Ministro Gianmarco Centinaio che l’ha migliorato nei limiti in cui poteva operare su qualcosa di già confezionato.
Ecco che, nel decreto, l’unico accenno ad azioni di marketing è proprio in fondo e appare piccolissimo in rapporto a quello che fanno in Francia, Germania o Spagna. << Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche>>.L’articolo 1 del Decreto ribadisce la definizione di enoturismo nelle imprese agricole come un insieme di attività a carattere didattico e ricreativo relative ai vini DOCG, DOC-

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DOP, IGT-IGP del territorio in cui si trova l’azienda. Attività di cui viene riconosciuto il valore culturale e la capacità di creare sviluppo economico utile per l’intero Paese.
Nota positiva la citazione delle vendemmie didattiche ma manca un’esplicita autorizzazione a far vendemmiare i turisti, almeno per qualche minuto, cosa che, da anni costituisce motivo di contrasto con gli uffici del lavoro.
Viene giustamente ribadito l’obbligo di rispettare i requisiti igienico sanitari e di sicurezza. Frase che riguarda le norme sull’altezza degli ambienti, la superficie di illuminazione solare, l’accesso esterno, il carattere dei pavimenti e dei rivestimenti delle aree destinate al lavaggio dei bicchieri, l’accessibilità ai disabili, i bagni a uso pubblico …. Anche in questo caso l’intenzione è buona ma il risultato potrebbe essere problematico perchè le cantine storiche, che sono un vanto dell’enoturismo italiano, spesso non riescono a rispettare queste caratteristiche e richiederebbero una deroga esplicitamente inserita nel decreto.
Ecco gli standard minimi all’attività enoturistica delle cantine:
- Apertura obbligatoria di 3 giorni la settimana, fra cui possono esserci quelli festivi e prefestivi almeno su prenotazione. E’ bene soffermarci sulle aperture settimanali. Se l’intento del decreto era quello di innalzare gli standard di accoglienza, la parola “possono” li vanifica. Garantire l’accoglienza nei festivi, almeno su richiesta o a rotazione fra le cantine è indispensabile.
- La presenza di sistemi, preferibilmente informatici, per prenotare.
- La presenza di un cartello all’ingresso con la precisazione di orari di apertura, lingue parlate e servizi offerti.
- Sito web o pagina nel sito aziendale.
- Indicazione dei parcheggi.
- Distribuzione di materiale informativo sull’azienda in almeno 3 lingue (troppe) e di documentazione prodotta dagli organismi locali sul territorio e le sue produzioni tipiche
- Ambienti dedicati alle attività di accoglienza turistica. Su questo punto il Decreto è negligentemente vago e mi sento in dovere di precisare quali siano tali spazi: area di vendita, di degustazione, bagni ad uso pubblico e percorso di visita predeterminato.
- Gli addetti alla degustazione e vendita dei vini possono essere: il titolare con i suoi famigliari, i dipendenti dell’azienda, del personale esterno adeguatamente formato.
- l’uso di calici in vetro
I vini in vendita nelle cantine turistiche sono quelli aziendali.
E’ previsto che i vini possano essere abbinati a preparazioni alimentari tradizionali e ad alimenti tipici purché prevalgano quelli IGP-DOP della stessa regione e quelli presenti nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali aggiornato annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dalle Regioni. L’attività di somministrazione non deve configurarsi come ristorazione.
La formazione degli addetti è lasciata nelle mani delle Regioni così come la vigilanza e le sanzioni su chi trasgredisce rispetto agli standard minimi. Per le Amministrazioni regionali che hanno già normato l’attività enoturistica in cantina all’interno delle leggi sull’agriturismo tutto resta come prima.
Finalmente nell’articolo 3 arriva il simbolo nazionale delle cantine aperte al pubblico <<il Ministro con apposito decreto può istituire un logo>>. E’ auspicabile che Gianmarco Centinaio ci riesca e faccia studiare un simbolo che tenga conto delle norme contro l’alcolismo presenti in altri Paesi in modo da ottenere, in un secondo momento, un riconoscimento internazionale ed infine introdurlo nel codice della strada a livello mondiale.
Questo è il primo ma non l’ultimo decreto per la regolamentazione dell’incoming turistico nelle cantine. Rispetto agli indirizzi stabiliti dall’emendamento alla Legge Finanziaria firmato da Dario Stefano che, per la prima volta, ha dato un assetto normativo al turismo del vino, mancano le parti strategiche. Tuttavia un primo passo avanti è stato fatto, non ci resta che augurarci una rapida continuazione. Forza Ministro Centinaio! Il turismo del vino serve a tutta l’Italia.. diamogli anche strumenti di comunicazione e marketing!